ASSEGNO DI MATERNITA'

Che cosa è?
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51), pari a 383,46 euro per 5 mensilità e a complessivi 1.917,30 euro.
A chi è rivolto?
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Come fare per…
La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, compilando l’apposito modulo scaricabile qui sotto.
Il modulo può deve essere:
- inviato presentata all’indirizzo mail: info@comune.castel-d-azzano.vr.it
- oppure portata di persona all’ufficio protocollo del Comune.
Alla domanda va allegato:
- ISEE in corso di validità;
- Documento d'identità;
- per i cittadini extracomunitari: permesso/carta di soggiorno
- IBAN, è necessario che l'Iban indicato sia intestato alla richiedente.
Per il 2023 la soglia di ISEE per l’accesso al beneficio è di € 19.185,13 euro
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

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