Trasparenza rifiuti

Avvisi e informazioni

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico si applica sulla quota variabile del tributo una riduzione del 10%. Per beneficiare della riduzione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni:

- l’attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all’utenza che presenta istanza;

- le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo e effettuare la pratica secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti del Comune;

- dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari.

2. Le riduzioni tariffarie e le agevolazioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Ai nuclei familiari residenti nel Comune e assistiti dai Servizi Sociali in accertato stato di disagio economico, sia computato solo sulla parte variabile del tributo, a condizione che presentino entro e non oltre il 31 dicembre, al Servizio Tributi comunale, un’attestazione rilasciata dai Servizi Sociali medesimi. Di confermare gli stessi criteri del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per la valutazione delle condizioni di famiglie in accertato stato di disagio economico, stabilendo che possono accedere alla prestazione sociale agevolata i nuclei familiari che soddisfano le seguenti condizioni:

- ISEE del nucleo familiare < € 6.000,00;

- patrimonio mobiliare del nucleo familiare, ricavabile dall’attestazione ISEE, non superiore a € 5.000,00.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per la sola quota variabile la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le utenze non domestiche avviano al recupero rifiuti assimilabili agli urbani in quantità annue superi alle soglie di cui al Regolamento per la raccolta differenziate dei rifiuti urbani del Comune di Castel d’Azzano

e che presentano idonea documentazione, hanno diritto, per il materiale avviato a recupero in quantità annue superiori alle soglie citate ad una riduzione fino al massimo del 10% da computarsi limitatamente alla quota variabile della tariffa in proporzione alla percentuale quantitativa dei rifiuti avviati al recupero, pari al prodotto tra la quantità documentata dei rifiuti assimilati (con esclusine degli imballaggi secondari e terziari) avviata al recupero per il 50% del costo unitario “Cu” di cui al punto 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/99 (rapporto tra costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

3. La riduzione verrà applicata a consuntivo e deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

4. Di prevedere una riduzione tariffaria della TARI:

- alle utenze non domestiche appartenenti alla categoria 24 prevista dal D.P.R. 158/99 che rinunciano alle “slot-machine” o analoghi dispositivi elettronici destinati al gioco d’azzardo. La riduzione “una tantum”, non superiore a due annualità consecutive, sarà applicata nella misura del 30%, a partire dall’annualità successiva a quella della rimozione, della dichiarazione e della contestuale rinuncia che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31 dicembre con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 445/2000);

- alle Associazioni ed Istituti aventi finalità assistenziali, sociali e sociosanitari, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e di quelle religiose, con superfici superiori a 1.000 mq., oltre i quali la superficie eccedente viene computata nella misura del 25%;

- alle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute, computando la superficie nella misura del 25% (con esclusione delle istituzioni scolastiche statali in quanto resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 come previsto dal comma 655 dell’art. 1 della L. n. 147/2013. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti come previsto dall’art. 1 comma 655 della L. n. 147/2013);

- per i negozi con vendita di prodotti al dettaglio, per la superficie dell’area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come detersivi, vino e simili); la tariffa è ridotta dell’80% con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio. La dichiarazione dell’area dedicata a tale vendita deve essere presentata all’ufficio tributi e l’agevolazione decorre dall’anno di presentazione della medesima.

5. In caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, nonché in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, si demanda al Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe o, se già approvate, con un atto specifico, di determinare esenzioni, riduzioni e agevolazioni per le categorie economiche colpite dall’emergenza. Tali benefici possono riguardare sia la parte fissa che quella variabile del tributo e il mancato introito dovuto alle suddette agevolazioni sarà iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. Requisito necessario per ottenere tale agevolazione è la presentazione di apposita istanza predisposta dall’ufficio tributi entro la scadenza della seconda rata dell’anno di riferimento.

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