Trasparenza rifiuti

Avvisi e informazioni

SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 56, punto 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

RISCOSSIONE COATTIVA
1 La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 1 co. 792-804 della legge 160/2019.

IMPORTI MINIMI
1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore o pari a € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
1. Il Funzionario Responsabile ha la facoltà di concedere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti in forma spontanea, che a seguito della notifica di avvisi di accertamento, ai contribuenti che ne facciano richiesta scritta, come disciplinato nel Regolamento Comunale delle Entrate.

Allegati

Descrizione Nome
Informazioni omesso/ritardo pagamento PUNTO 16.docx  
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